(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 48/Sez. Gen. del 26 novembre 2020 n. 42). 
 
  Il Presidente  della  Provincia  vista  la  delibera  della  Giunta
provinciale del 17 novembre 2020, n. 916 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 16  marzo  2020,
  n. 11, e successive  modifiche,  recante  «Obblighi  connessi  alla
  formazione di base  in  medicina  e  alla  formazione  nelle  altre
  professioni sanitarie» 
 
  1. Il  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e' cosi' sostituito: 
    «1. Possono usufruire del finanziamento di cui all'art.  2  della
legge le studentesse e gli studenti di medicina che, al momento della
presentazione della domanda di ammissione alla formazione di base  in
medicina  presso  la  rispettiva  universita',   sono   in   possesso
dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e  tedesca  almeno
di livello «B2», rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e  successive
modifiche, o di un attestato equipollente del Quadro  comune  europeo
di riferimento per le lingue.» 
  2. I commi 6 e 7 dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive  modifiche,  sono  cosi'
sostituiti: 
    «6. Se non adempiono all'obbligo di servizio di cui al  comma  2,
le beneficiarie e i beneficiari devono: 
      a) in caso di inadempimento totale, restituire il 70 per  cento
dell'assegno  di  studio   corrisposto   loro   dalla   Provincia   o
dell'importo versato  dalla  Provincia  alla  rispettiva  universita'
durante il periodo di formazione, detratto il  costo  dei  servizi  a
favore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e del sistema sanitario
provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla  data
della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione; 
      b) in caso di inadempimento parziale, restituire per ogni  anno
di servizio non prestato il 17,5 per  cento  dell'assegno  di  studio
corrisposto  loro  dalla  Provincia  o  dell'importo  versato   dalla
Provincia  alla  rispettiva  universita'  durante   il   periodo   di
formazione, detratto il  costo  dei  servizi  a  favore  dell'Azienda
Sanitaria  dell'Alto  Adige  e  del  sistema  sanitario  provinciale,
maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola
erogazione fino alla data dell'effettiva  restituzione.  I  giorni  e
mesi di servizio prestato verranno sommati.  I  periodi  di  servizio
prestato   inferiori   all'anno   verranno   riconosciuti   ai   fini
dell'adempimento   parziale   e   l'importo   da   restituire   sara'
conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi  di
servizio non prestato. 
  7. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono  la  formazione
prima della sua conclusione o che non la concludono  per  il  mancato
superamento  degli  esami  devono  restituire   il   50   per   cento
dell'assegno  di  studio   corrisposto   loro   dalla   Provincia   o
dell'importo versato  dalla  Provincia  alla  rispettiva  universita'
durante il periodo di formazione, detratto il  costo  dei  servizi  a
favore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e del sistema sanitario
provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla  data
della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.» 
  3. Il  comma  1  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e' cosi' sostituito: 
    «1. Le studentesse e gli studenti che per assolvere la formazione
in un'altra professione sanitaria usufruiscono di un finanziamento ai
sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge,  sono  tenuti,
entro  cinque  anni  dall'assolvimento  della  formazione  stessa,  a
prestare per tre anni servizio a tempo pieno nel  Servizio  sanitario
pubblico o convenzionato o presso  le  residenze  per  anziani  della
provincia di Bolzano. In  caso  di  servizio  a  tempo  parziale,  il
servizio da prestare si prolunga proporzionalmente.»